Accesso civico "generalizzato"

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.


L'accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (vedi accesso civico semplice).
 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni richieste. Apri l'elenco dei servizi e degli uffici comunali.

La domanda può essere inviata al Comune di Carlopoli utilizzando l'apposito modulo, attraverso i seguenti canali:

 

Fax 0968 755805

PEC: protocollo.cortale@asmepec.it

Indirizzo: Via F. Turati 18 - 88020 Cortale (CZ)


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